mercoledì 24 febbraio 2016

Bevete e drogatevi tutti, questa è la legge

Buongiorno, lezione informativa sulle balle da inventarsi in caso veniate fermati alla guida ubriachi o drogati

Lezione 1
Da una sentenza di un giudice si deduce che, essendo il soggetto, a cui è stato rilevato un elevato tasso alcolemico, in preda alla diarrea ed essendo questo sintomo causa di disidratazione, il verbale contestato deve essere annullato perché, con la disidratazione, non è possibile rilevare il reale tasso alcoolico presente nel sangue.

Lezione 2
Il fatto che abbiate assunto droghe, non implica il fatto che i loro effetti siano ancora persistenti a livello psicofisico al momento della guida.
In pratica, il test per il rilevamento della presenza di sostanze stupefacenti può anche avere esito positivo, ma non è dimostrabile che eravate ancora in sballo totale al momento in cui siete stati fermati dalla polizia.
Leggete la sentenza qui sotto per i dettagli


Il mio commento è questo: BEVETE E DROGATEVI TUTTI, QUESTA E' LA LEGGE

Ora, se anche la guida in stato di ebbrezza può essere facilmente raggirata con un bel attacco (reale o simulato) di diarrea, il 187 parla chiaramente di "guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti" ma lo stato di alterazione deve essere dimostrato. Il drugs test, generalmente, viene effettuato parecchio tempo dopo che la polizia ferma il conducente.
Basterebbe cambiare l'articolo scrivendo: è vietato guidare dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Mi no go paroe

sabato 13 febbraio 2016

Ogni giorno ne capita una...

Scena galattica mentre faccio guida
Marghera, una macchina si infila in contromano in una strada e si trova faccia a faccia con la polizia municipale che la invita a girarsi e fermarsi

Questa fa retromarcia, inversione di marcia e mentre la polizia accosta e parcheggia, la tipa ingrana la prima e se ne va. Bea come el sol.

Scatta l'inseguimento...


Purtroppo, viste le velocità dell'inseguita e degli inseguitori e le capacità del mio allievo, non sono riuscito a capire come sia andata a finire. Una cosa è certa, non si è fermata subito. Lo affermo perché, girovagando per le strade dei dintorni, non li ho più visti.

lunedì 1 febbraio 2016

Parliamo un po' di Veicoli (generico e biciclette)

Con l'Art. 46, il Codice della Strada dà un paio di informazioni importanti. Recita così: "Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo".
In pratica ci dice che qualsiasi oggetto meccanico guidato da un uomo e ammesse alla circolazione su strada, deve essere considerato veicolo; Inoltre, essendo veicolo, deve rispettare tutte le norme contenute nel Codice della Strada.
Vi Pare Poco? Potrebbe saltare fuori che non si può usare il cellulare andando in bicicletta...
L'Art. 47 invece, definisce quali sono le tipologie di veicoli riconosciuti come tali:

  • veicoli a braccia
  • veicoli a trazione animale
  • velocipedi (biciclette)
  • slitte
  • ciclomotori
  • motoveicoli
  • autoveicoli
  • filoveicoli
  • rimorchi
  • macchine agricole 
  • macchine operatrici
  • veicoli con caratteristiche atipiche
Ora, se vi interessa approfondire, vi rimando alla lettura degli articoli dal 47 al 62
A me interessa molto di più focalizzare l'attenzione sul fatto che ognuno di quei veicoli ha il diritto di circolare su tutte le strade (salvo qualche eccezione per la circolazione in strade extraurbane principali e autostrade) ma con il dovere di rispettare tutte le norme del codice.
Potrò risultare ripetitivo, ma se un segnale stradale, per esempio curva pericolosa a destra, vieta la manovra di sorpasso, questa regola vale per tutti i veicoli e in qualsiasi condizione (le specifiche sul post inerente al sorpasso) quindi anche per una moto che intende superare una bicicletta...

Tralasciando le caratteristiche costruttive dei veicoli a trazione animale e delle slitte, mi concentro sulle biciclette.
L'art 68 (caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) mi fa riflettere su un paio di punti:
  1. Al punto A del primo comma, l'articolo dice che la bicicletta deve essere munita di sistema frenante indipendente per ciascun asse che agisca in modo efficace
  2. Al punto B del primo comma, l'articolo dice che la bici deve avere il campanello
  3. Al punto C del primo comma, l'articolo dice che le bici devono avere le luci davanti (bianche o gialle) e dietro (rosse). Sempre posteriormente devono avere i catadiottri rossi. Questi devono essere presenti anche sui pedali. 
Sapete che significa questo?
Che se uno viaggia senza campanello, oppure senza le luci, oppure con uno dei due freni che non frena bene, si dovrebbe pigliare 25 euro di multa

Ma a parte questo, vogliamo capire che una bicicletta in ore notturne, senza luci, non è assolutamente visibile???
Anche se con la mia macchina viaggio con le luci accese, il mio fascio di luce illumina circa 25/30 metri davanti a me. Il problema è che io potrò vedere la bicicletta che procede senza luci, solamente quando rientrerà nel fascio luminoso della mia vettura. Cioè quanto tempo prima?
Non voglio parlare in questo post dei tempi di reazione umani, ma, per fare un esempio, correndo a 50 km/h, potrei vedere la bici solo 2 secondi prima di andarle addosso.