sabato 1 settembre 2018

Guida in stato di ebbrezza - Si alla particolare tenuità del fatto

Scrivo questo post in quanto incredulo, vista la sentenza della Corte di Appello di Venezia n° 1989/2018.
Come immagino sappiate, il Codice della Strada punisce la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

I fatti
Ad un signore era stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l su un tasso consentito di 0,5 g/l. Il signore ha fatto ricorso e lo ha vinto in quanto, per la Corte di Appello di Venezia, il livello di intossicazione da alcol non risultava essere particolarmente elevata. Questa disposizione fa capo a un articolo del Codice Penale (Art. 131 bis CP) in cui si specifica che "...l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."

Ora, non mi interessa commentare la sentenza in sé, che ritengo comunque assolutamente errata, ma il fatto che per la Corte di Appello di Venezia, il livello di 1,10 g/l è un "...tasso di intossicazione alcolica non era particolarmente elevato…" (vedi articolo Articolo di Studio Cataldi).

Secondo il Ministero della Salute, all'aumentare del livello alcolemico, si verificano determinate alterazioni spico-fisiche che si tramutano in "effetti progressivi e abilità compromesse" (Tabella del Ministero della Salute). Alla luce di questo, come cavolo avrà fatto la Corte a definire il tasso alcolemico di 1,10 g/l non particolarmente elevato?

Io lo ritengo vergognoso. Cosa devo raccontare agli allievi durante le mie lezioni o durante i corsi professionali di guida? 

Aggiornamento: secondo questa sentenza, viene annullata la sola responsabilità penale, mentre la responsabilità amministrativa resta confermata.