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martedì 25 giugno 2019

Bici in senso opposto con o senza pista ciclabile

Permettere alle bici di circolare contromano in strade a senso unico, viene presentata come una soluzione vantaggiosa per la sicurezza dei ciclisti.
In questa circostanza intendo essere non solo polemico, ma anche deliberatamente sarcastico.
Ma chi ha fatto questa proposta, conosce le norme che regolano la circolazione su strada a senso unico?
La proposta prevede che le bici possano procedere in senso opposto a quello di marcia consentito, con o senza pista ciclabile. Vediamo quali possono essere i rischi.

Rischi in funzione del comportamento dei veicoli diversi dalle biciclette:
  • un veicolo che percorre una strada a senso unico, se intende svoltare a sinistra deve "...tenersi il più possibile vicino al margine sinistro della carreggiata". Se invece il veicolo intende svoltare a destra, deve "...tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata". (art.154 c. 3). Quindi, da dove si dovrebbe inserire il ciclista???
  • Un veicolo, svoltando a sinistra in una strada a senso unico con almeno due corsie, deve impegnare la corsia di sinistra per poi, indicandolo e dando le opportune precedenze, spostarsi sulla corsia di destra. 

La proposta di legge prevede che il segnale di Senso Vietato sia integrato con il pannello integrativo "Eccetto Biciclette". Questo però permette ai soli ciclisti di sapere che quella strada può essere percorsa in senso opposto.
E gli automobilisti chi li avvisa? Una cosa intelligente sarebbe integrare, col "eccetto biciclette" anche il segnale di senso unico laterale o frontale. In alternativa anche una segnaletica di questo tipo non sarebbe sbagliata 
Quest'ultima segnaletica si trova in zona Verona e rappresenta il modo più sicuro per avvisare gli automobilisti della possibile presenza di ciclisti che marciano nel senso contrario. Da notare la presenza della pista ciclabile che, non essendo parte della carreggiata, limita fortemente il pericolo di scontri frontali tra ciclisti e altri veicoli.

In conclusione, auspico che la proposta venga modificata inserendo l'obbligo della presenza della pista ciclabile e della segnaletica, per entrambi i sensi di marcia, in modo da segnalare a tutti gli utenti la possibilità di incontrare ciclisti nel senso opposto

mercoledì 12 giugno 2019

Servono davvero nuove regole per la circolazione delle bici?

Mi rendo conto di essere contro corrente, ma io tutta questa esigenza di aumentare le norme della circolazione per la tutela dei ciclisti, proprio non la sento.
Credo invece, e ne sono molto convinto, che prima di inserire nuove filosofie di civile convivenza sulle strade, sarebbe opportuno impegnarsi profondamente perché tutti vengano a conoscenza delle normative che già regolano la circolazione degli utenti deboli e degli altri utenti della strada.
Dibattiti più o meno accesi, con blogger a favore dell'estinzione dei veicoli a motore per favorire una circolazione più sicura e meno inquinante, con automobilisti "supereroi" convinti che il ciclista abbia sempre torto...tutto molto bello, ma inutile. Qui si devono salvare vite umane.

E allora si parte con una serie di post e video per parlare un po' di sicurezza stradale e ripassare qualche regola del codice.

Ci si sente presto

sabato 1 settembre 2018

Guida in stato di ebbrezza - Si alla particolare tenuità del fatto

Scrivo questo post in quanto incredulo, vista la sentenza della Corte di Appello di Venezia n° 1989/2018.
Come immagino sappiate, il Codice della Strada punisce la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

I fatti
Ad un signore era stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,10 g/l su un tasso consentito di 0,5 g/l. Il signore ha fatto ricorso e lo ha vinto in quanto, per la Corte di Appello di Venezia, il livello di intossicazione da alcol non risultava essere particolarmente elevata. Questa disposizione fa capo a un articolo del Codice Penale (Art. 131 bis CP) in cui si specifica che "...l'offesa é di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale."

Ora, non mi interessa commentare la sentenza in sé, che ritengo comunque assolutamente errata, ma il fatto che per la Corte di Appello di Venezia, il livello di 1,10 g/l è un "...tasso di intossicazione alcolica non era particolarmente elevato…" (vedi articolo Articolo di Studio Cataldi).

Secondo il Ministero della Salute, all'aumentare del livello alcolemico, si verificano determinate alterazioni spico-fisiche che si tramutano in "effetti progressivi e abilità compromesse" (Tabella del Ministero della Salute). Alla luce di questo, come cavolo avrà fatto la Corte a definire il tasso alcolemico di 1,10 g/l non particolarmente elevato?

Io lo ritengo vergognoso. Cosa devo raccontare agli allievi durante le mie lezioni o durante i corsi professionali di guida? 

Aggiornamento: secondo questa sentenza, viene annullata la sola responsabilità penale, mentre la responsabilità amministrativa resta confermata.


giovedì 25 gennaio 2018

"Il Pedone ha Sempre Ragione - Miti e leggende sulla sicurezza stradale"

Si è svolta venerdì 19 gennaio, presso il Centro Civico di Borbiago, la splendida serata dedicata alla promozione dell'educazione alla sicurezza stradale. 
Attraverso la fattiva e importante collaborazione dell'Università Popolare "Francesco Petrarca" di Borbiago e il patrocinio dell'Associazione Nazionale Autoscuole UNASCA, è stato possibile attivare la prima di una serie di serate dedicate alla diffusione delle nozioni di base per una circolazione su strada più consapevole e quindi più sicura.
Per essere stata organizzata di venerdì sera, con un tema sicuramente poco invitante come questo, la serata ha comunque riscosso un insperato successo.
Durante la serata ho trattato vari argomenti, come la definizione di strada, pedone, velocipede, attraversamenti, per poi passare ad analizzare delle apparenti incongruenze legislative e le situazioni più pericolose che si possono verificare non rispettando le norme. Ho dato giusto rilievo allo spazio di reazione del conducente e di arresto del veicolo, sempre in relazione al movimento di pedoni e ciclisti. Ho trattato l'intervallo psico-tecnico e le limitazioni della percezione e dell'attenzione selettiva.
Il pubblico, che ringrazio, ha partecipato alla discussione ponendo domande e sollevando dubbi, in particolare, sulle conoscenze che si ritengono, troppo spesso, assodate.
E dunque...ci vediamo alla prossima



mercoledì 23 novembre 2016

Precedenza di fatto e precedenza di diritto

Direi di partire ripassando le regole base della precedenza. La regola generale prevede che fra due veicoli incrocianti che intendono proseguire nella medesima direzione,
passi per primo quello che ha la destra libera.
Nell'incrocio rappresentato qui a sinistra, passerà quindi per primo il veicolo R seguito poi dai veicoli A e T.






Nel caso di intersezioni regolate da segnaletica verticale, dare precedenza o stop, i veicoli dovranno sgomberare l'incrocio sempre rispettando la norma generale, e quindi: 


attraverserà l'incrocio il veciolo Bianco, poi il Verde, il Rosso e il Blu. Come noterai, sgomberano per primi l'intersezione i veicoli "titolari del diritto di precedenza" (con la regola della precedenza a destra) e poi quelli che invece la precedenza la devono dare. Notare che fra i due veicoli che trovano il segnale di Dare Precedenza o di Stop, parte per primo quello che ha la destra libera, quindi il segnale perde di validità e si ripristina la regola generale.

Analizzando altre prescrizioni in materia di precedenza alle intersezioni, ricordo che chi si immette nella circolazione provenendo da area esterna alla circolazione, deve dare la precedenza a chiunque stia già circolando su area pubblica. In pratica se un veicolo ha lo Stop e un altro esce da un passo carraio, transiterà per primo chi ha lo Stop, a prescindere dalla direzione finale e a prescindere da chi ha la destra libera.

Altre regole:
  • in assenza di diversa segnalazione, il tram gode di diritto di precedenza.
  • i mezzi di pubblico soccorso godono del diritto di precedenza se e solo se hanno in funzione sia i lampeggianti blu che le sirene acustiche
  • per quanto riguarda la precedenza a pedoni e biciclette, vi rimando ai post che ho già scritto su questi temi: Pedoni e Biciclette

Quello che ho descritto fino ad ora fa parte di ciò che viene chiamata "precedenza di diritto" cioè quella prevista dalla normativa del Codice della Strada.

La "precedenza di fatto" è un concetto molto particolare perché viene menzionato, ma non ha alcun riferimento normativo. In pratica consiste nel riuscire ad effettuare la manovra, per esempio una immissione da strada laterale che deve dare la precedenza, prima che sopraggiunga il veicolo che gode della precedenza di diritto.
Molto spesso mi sento dire: "ho visto la macchina che arrivava, ma era lontana e se andava più piano, non mi sarebbe venuta addosso". 
Questa difesa da parte di chi ha mancato la precedenza, non ha alcun senso. E questo è stato sancito anche dalla Cassazione:

Sull’argomento si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Cass. sezione quarta, sentenza 7 febbraio – 20 marzo 2008 n° 12361).
In tale sentenza la Corte ha affermato che: “… la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Né tale regola può mutare in considerazione della irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito, ovvero della eccessiva andatura con la quale questo ingaggi il crocevia. In proposito la pronunzia ha precisato che il conducente, gravato dall'obbligo di dare la precedenza può legittimamente fare affidamento solo sul fatto che l'andatura del veicolo antagonista non venga inopinatamente ed imprevedibilmente mutata dopo il reciproco avvistamento" (Cass. IV, 16/10/1990, Rv. 186000)
Fonte: Sito della Polizia Municipale di Verona: Polizia Locale di Verona


sabato 23 aprile 2016

Attraversamenti Pedonali, anche le Amministrazioni Pubbliche hanno le loro colpe

Continuando a leggere il codice, scopro che l'art. 40 del C.d.S. rimanda all'art. 145 del Regolamento di Esecuzione.
Leggo anche quest'ultimo e salta fuori che vengono regolamentate anche le dimensioni delle strisce bianche che identificano gli attraversamenti pedonali.
Ed ecco che le strisce non devono avere una lunghezza inferiore a 2,50 metri nelle strade urbane e non inferiore a 4 metri sulle altre strade e che la larghezza di ogni striscia non deve essere inferiore a 50 centimetri. E fin qua...
Poi, al comma 3, l'articolo sottolinea che in presenza del segnale di Fermarsi e Dare la Precedenza (Stop) l'attraversamento "deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 metri; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435)"
Cioè questa

Ora, almeno nella mia zona, mi capita spessissimo di trovarmi con le strisce dell'attraversamento pedonale a ridosso della scritta stop cosicché, fermandomi allo stop, mi ritrovo a violare la norma che mi vieta di arrestarmi sopra le strisce dell'attraversamento. Succede anche dalle vostre parti???


Ancora, sempre nell'art. 145 del Regolamento di Esecuzione, al comma 4 viene inserita la possibilità, per rendere più visibile il pedone che si accinge ad attraversare, di inserire una striscia gialla a zig zag (come quelle delle fermate dell'autobus)



Quest'ultima soluzione renderebbe l'attraversamento più sicuro. Perché non la fanno sempre?
Semplicemente perché non è obbligatoria, perché toglie spazio ai parcheggi e perché spetta ai conducenti verificare se ci sono pedoni che intendono attraversare la strada. Ma non sempre è facile...


Le Amministrazioni potrebbero progressivamente adottare sistemi simili a questo, dateci un'occhiata

Guardatevi anche questo, mica vi fa male

Magari questo da un po' fastidio...



mercoledì 23 marzo 2016

Facciamo due chiacchiere anche sui pedoni

Nella nostra bibbia (Codice della Strada) gli articoli che trattano argomenti relativi ai pedoni, sono davvero tanti.
Partiamo dai più rilevanti per la nostra sicurezza. L'articolo 190 definisce il comportamento dei pedoni. Riassumendo:
  1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi (notare il termine "devono"). Nel caso questi manchino devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia (in modo da vedere il comportamento dei veicoli) creando il minore intralcio possibile alla circolazione
  2. I pedoni, per attraversare la strada devono servirsi degli attraversamenti pedonali. Se non ci sono o distano più di 100 metri dalla posizione del pedone, questi può attraversare, perpendicolarmente all'asse della strada e concedendo la precedenza ai veicoli in transito
  3. I pedoni non devono sostare o indugiare sulla carreggiata e non devono sostare in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (i conducenti dei veicoli potrebbero fermarsi inutilmente pensando che il pedone debba passare, creando intralcio alla circolazione)
  4. I pedoni non possono attraversare passando anteriormente agli autobus, filobus, tram ancora presenti alle fermate
L'articolo 191 definisce invece il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. Riassumendo:
  1. Quando il traffico non è regolato da semafori o da agenti preposti al traffico, i conducenti devono concedere la precedenza ai pedoni che stanno attraversando e anche a quelli che si accingono ad attraversare. 
Un piccolo commento per meglio spiegare quanto visto fino ad ora. I pedoni non solo non hanno sempre ragione, ma hanno degli obblighi che devono rispettare a pena di una contravvenzione di 25 euro. In particolare voglio sottolineare che il pedone deve stare sul marciapiede e non camminare sul bordo della carreggiata. E ancora, il pedone deve attraversare la carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali. Nel caso il pedone non voglia servirsene, i conducenti dei veicoli non sono più tenuti a farli attraversare.
Un'altra cosa fondamentale, ai pedoni è vietato attraversare la carreggiata passando anteriormente a autobus, tram o filoveicoli in fermata. Ovviamente perché non sono visibili. Ma molto spesso non lo sono neanche se attraversano dietro a tali veicoli.
In questa foto si evidenzia come sia complicato notare un pedone in attraversamento se questo è coperto dall'autobus.

Per quanto riguarda i veicoli, i conducenti devono smetterla di prendersi in giro sostenendo di non aver capito che il pedone voleva attraversare. Se il pedone sta lì, davanti all'attraversamento, il conducente si deve arrestare per farlo passare. Da notare che il codice non fa differenza se il pedone arriva dalla nostra destra o dalla nostra sinistra, ma evidenzia che i conducenti "...devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare..."
Attraversamento Pedonale


Pericolo Attraversamento pedonale a 150 m











Mi preme sottolineare che, ogni giorno, all'uscita dalle scuole, vedo decine di madri, padri, nonni, zii che invitano i bambini ad attraversare fuori dagli attraversamenti pedonali (tanto stanno attenti, quasi sempre). Questo è il modo migliore per far capire ai propri figli che il rispetto delle regole non è importante. O meglio, è importante solo per gli altri.

L'articolo 3 invece definisce le aree pedonali e gli attraversamenti pedonali (oltre a tutte le altre parti della strada)
  • Area Pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone invalide
  • Attraversamento Pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli in transito
All'articolo 40 troviamo invece la definizione di segnali orizzontali, per capirci, delle strisce bianche che definiscono l'area destinata all'attraversamento.

Un'ultima considerazione, i pedoni non possono andare, circolare, fare tutto quello che vogliono. Per esempio, oltre a quanto già visto per i marciapiedi, non possono nemmeno accedere in certe tipologie di strade, per esempio nelle autostrade e nelle extraurbane principali (art. 175). Non possono inoltre circolare quando si trovano davanti ad un segnale come questi qui sotto
Divieto di transito ai pedoni
Strada per veicoli a motore


martedì 22 marzo 2016

Le forze dell'ordine lanciano l'allarme: I giovani comunicano con Facebook

Si ok, parto sempre col sarcasmo, ma quanto apparso ieri sui giornali sa di ridicolo.
Pattuglione a Padova, numerosi veicoli delle forze dell'ordine sul posto, strada praticamente bloccata, tutti pronti a fare controlli a tappeto per fermare quanti circolano in stato di ebbrezza. E fin qui nulla di strano, ne di eclatante. 
Se non per il fatto che presto gli agenti si accorgono che passano sempre meno auto e che la notizia di questo mega posto di blocco per i controlli, sta girando come un tornado su facebook. Ora, non me ne vogliate, ma le forze dell'ordine hanno poco da arrabbiarsi, è ovvio che i giovani si informano a vicenda condividendo la notizia sui social network.
E invece no, dal quotidiano risulta che le forze dell'ordine criticano questo atteggiamento dei giovani e che avrebbero intenzione di procedere per vie legali contro chi ha divulgato la notizia. E con quale accusa??? Favoreggiamento di un ipotetico reato di guida in stato di ebbrezza? Ma siamo seri per favore.
Il problema è che le forze dell'ordine hanno le mani legate da alcune leggi che sono assurde (come quella che il posto di blocco deve essere presegnalato da un cartello con scritto "ALT POLIZIA" In modo tale che i conducenti possano arrestarsi in totale sicurezza e in modo tale che ladri, spacciatori, ricercati, bevuti e drogati abbiano tutto il tempo di cambiare strada e quindi scappare)
E poi, se i giovani che condividono la notizia del mega controllo commettono un reato, allo stesso modo lo commette anche la Polizia Stradale stessa che pubblica su internet le postazioni degli autovelox in tempo reale. E poi metterei in galera anche tutti i fornitori di server e applicazioni per telefonini e navigatori satellitari in grado di avvisarti in anticipo della presenza di un autovelox.
Non prendiamoci per il "fondelli"... questa non è prevenzione. Avvisare centinaia di metri prima della presenza di un rilevatore di velocità, non è prevenzione: è favoreggiamento, è aiutare chi vuole correre a risparmiarsi la multa.
Quando si parlerà di prevenzione, di educazione e di punizione realmente applicata, fatemi sapere che la smetterò di incazzarmi

martedì 8 marzo 2016

Omicidio Stradale, finalmente è legge. Ma la legge è fatta bene???

Ancora non ho ben chiaro cosa preveda la legge (si leggono vari articoli e le informazioni risultano un po contrastanti) ma apparentemente non è la legge del secolo.
E poi diciamocela tutta, una legge che prevede il carcere per chi commette un omicidio, c'era già; Il problema è applicarla.
Insomma, se provocando un incidente ammazzi qualcuno senza essere in stato di ebbrezza (eventualmente giustificabile con diarrea) o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti (non più dimostrabile) ti becchi fino a 7 anni di reclusione. Vedi anche Bevete e drogatevi tutti , questa è la legge
Ma questa norma c'è sempre stata.
Ecco cosa prevede la legge: Punti essenziali della legge

Ora me la studio un po' e poi vi farò sapere i miei commenti.


P.S. Punto di vista degli avvocati: Dal sito Altalex e in fondo alla pagina c'è la possibilità di scaricare il testo della legge

Vedi anche Altre informazioni

Ulteriori chiarimenti dal Ministero Chiarimenti

mercoledì 2 marzo 2016

Ancora qualche info sulle biciclette

Secondo l'art. 182 del C.d.S. definisce il comportamento che devono tenere i conducenti dei velocipedi (biciclette). 
Tanto per fare un rapido sunto, troviamo particolarmente interessanti i seguenti punti:
  • "I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; ..." Fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila
  • "I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano..."
  • "I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o pericolo ai pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni..."
  • "I velocipedi devono transitare sulle piste a loro riservate quando esistono..."
  • "...fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e quando transita in galleria, il conducente del velocipede ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità..."
Sempre il 182 rimanda all'art. 377 del Regolamento di Esecuzione dove vengono definite altre specifiche:
  • I ciclisti devono evitare improvvisi scarti o movimenti a zig-zag
  • In caso di attraversamento di carreggiate con traffico particolarmente intenso, i ciclisti devono condurre il veicolo a mano
  • I ciclisti devono tempestivamente segnalare, con il braccio, l'intenzione di svoltare a sinistra o a destra
  • I VELOCIPEDI, DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO DEL SOLE FINO A MEZZ'ORA PRIMA DEL SUO SORGERE, SPROVVISTI O MANCANTI DEGLI APPOSITI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA, NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI, MA SOLO CONDOTTI A MANO
  • OVE LE PISTE CICLABILI SI INTERROMPANO, IMMETTENDOSI NELLE CARREGGIATE, I CICLISTI SONO TENUTI AD EFFETTUARE LE MANOVRE CON LA MASSIMA CAUTELA

L'art. 50 del C.d.S invece, definisce il velocipede come un veicolo. Questo è particolarmente importante in quanto sancisce che anche i conducenti di biciclette sono soggetti al rispetto di tutte le norme previste dal codice della strada. 
Abbiamo già visto l'importanza dell'uso delle luci - vedi anche Parliamo un po di veicoli (generico e biciclette) - ma quanto importante sarebbe che le biciclette rispettassero gli STOP, i DARE PRECEDENZA, i SENSI UNICI...
L'art. 38 c. 2 enuncia: "Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizione rese note a mezzo della segnaletica stradale

Anche sti ciclisti... mica tutti son pane da far ostie...



lunedì 1 febbraio 2016

Parliamo un po' di Veicoli (generico e biciclette)

Con l'Art. 46, il Codice della Strada dà un paio di informazioni importanti. Recita così: "Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo".
In pratica ci dice che qualsiasi oggetto meccanico guidato da un uomo e ammesse alla circolazione su strada, deve essere considerato veicolo; Inoltre, essendo veicolo, deve rispettare tutte le norme contenute nel Codice della Strada.
Vi Pare Poco? Potrebbe saltare fuori che non si può usare il cellulare andando in bicicletta...
L'Art. 47 invece, definisce quali sono le tipologie di veicoli riconosciuti come tali:

  • veicoli a braccia
  • veicoli a trazione animale
  • velocipedi (biciclette)
  • slitte
  • ciclomotori
  • motoveicoli
  • autoveicoli
  • filoveicoli
  • rimorchi
  • macchine agricole 
  • macchine operatrici
  • veicoli con caratteristiche atipiche
Ora, se vi interessa approfondire, vi rimando alla lettura degli articoli dal 47 al 62
A me interessa molto di più focalizzare l'attenzione sul fatto che ognuno di quei veicoli ha il diritto di circolare su tutte le strade (salvo qualche eccezione per la circolazione in strade extraurbane principali e autostrade) ma con il dovere di rispettare tutte le norme del codice.
Potrò risultare ripetitivo, ma se un segnale stradale, per esempio curva pericolosa a destra, vieta la manovra di sorpasso, questa regola vale per tutti i veicoli e in qualsiasi condizione (le specifiche sul post inerente al sorpasso) quindi anche per una moto che intende superare una bicicletta...

Tralasciando le caratteristiche costruttive dei veicoli a trazione animale e delle slitte, mi concentro sulle biciclette.
L'art 68 (caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) mi fa riflettere su un paio di punti:
  1. Al punto A del primo comma, l'articolo dice che la bicicletta deve essere munita di sistema frenante indipendente per ciascun asse che agisca in modo efficace
  2. Al punto B del primo comma, l'articolo dice che la bici deve avere il campanello
  3. Al punto C del primo comma, l'articolo dice che le bici devono avere le luci davanti (bianche o gialle) e dietro (rosse). Sempre posteriormente devono avere i catadiottri rossi. Questi devono essere presenti anche sui pedali. 
Sapete che significa questo?
Che se uno viaggia senza campanello, oppure senza le luci, oppure con uno dei due freni che non frena bene, si dovrebbe pigliare 25 euro di multa

Ma a parte questo, vogliamo capire che una bicicletta in ore notturne, senza luci, non è assolutamente visibile???
Anche se con la mia macchina viaggio con le luci accese, il mio fascio di luce illumina circa 25/30 metri davanti a me. Il problema è che io potrò vedere la bicicletta che procede senza luci, solamente quando rientrerà nel fascio luminoso della mia vettura. Cioè quanto tempo prima?
Non voglio parlare in questo post dei tempi di reazione umani, ma, per fare un esempio, correndo a 50 km/h, potrei vedere la bici solo 2 secondi prima di andarle addosso.



lunedì 25 gennaio 2016

Strada, carreggiata, corsia...




Dai iniziamo dalla base. 
Che cavolo è sta strada in cui tutti i giorni ci infiliamo?
La nostra "bibbia", il Codice della Strada, definisce la strada all'Art. 2 c.1 per poi descrivere, nei successivi commi, le varie tipologie di strade previste dall'ordinamento.
Troviamo quindi che la strada è: "...l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali".


Per sintetizzare al massimo, possiamo definire strada, tutto ciò che troviamo fuori da una proprietà privata; sarà quindi strada tutto ciò che noi incontriamo quando varchiamo il cancello di casa e usciamo in un'area pubblica.
La strada quindi comprende marciapiedi, piste ciclabili, attraversamenti pedonali e quella benedetta striscia di asfalto (più o meno uniforme) dove generalmente corriamo con i nostri veicoli. Quella striscia di asfalto si chiama carreggiata.
La strada può essere ad un unica carreggiata, a due carreggiate o tre carreggiate. Ciò che separa le carreggiate deve essere un elemento fisico come uno spartitraffico (vedi autostrada)
N.B. non è la quantità o la dimensione delle carreggiate che definisce il tipo di strada in cui sono. Per esempio una strada divisa in due carreggiate può essere un'autostrada ma anche una strada urbana con al centro una bella siepe. Ma allora come distinguere i vari tipi di strada?
Possiamo riassumere la cosa in questo modo:
  1. Autostrada e Extraurbana Principale: sono strutturalmente uguali. Devono essere divise in due carreggiate e devono avere almeno due corsie a senso unico per ogni carreggiata. Devono essere totalmente recintate per tutta la loro lunghezza. Vi possono accedere solo certe categorie di veicoli, sono prive di incroci e gli accessi e le uscite devono essere effettuati attraverso corsie di accelerazione e decelerazione. La differenza fra le due tipologie di strada sta nel colore della segnaletica, nel fatto che generalmente l'autostrada è a pagamento, nei limiti massimi di velocità
  2. Strada Extraurbana Secondaria e Strada Urbana: sono strutturalmente uguali. Quindi la differenza tra una strada di città e una strada extraurbana sta proprio nel fatto che la strada urbana si trova all'interno di un'area abitata, mentre quella extraurbana, no. Sembra banale, ma in pratica nell'extraurbana trovo esattamente tutto ciò che posso incontrare anche in città: attraversamenti pedonali e ciclabili, incroci, linee tranviarie, rotatorie ecc... e in più sono entrambe aperte alla circolazione di qualsiasi utente della strada e alla circolazione di qualsiasi veicolo (salvo rarissime eccezioni).


Inizio Strada Urbana (sottintende il limite massimo di velocità 50 km/h e il divieto di segnalazione acustica

Inizio strada Extraurbana Secondaria


Inizio strada Extraurbana Principale


Inizio Autostrada



All'interno delle varie carreggiate possiamo trovare una o più corsie da utilizzare a senso unico o a doppio senso di circolazione. Una cosa è certa, se ci sono due corsie a senso unico, la corsia di destra si chiama CORSIA DI MARCIA mentre quella di sinistra si chiama CORSIA DI SORPASSO.
Approfondiremo questo tema quando parlerò specificatamente dell'uso delle corsie
Intanto, se vuoi approfondire il tema Strada, cerca l'Art 2 del Codice della Strada